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Che cosa sono le intercettazioni telefoniche, quando sono legali e come avvengono.
Molto spesso ci viene chiesto dai nostri clienti di eseguire un’intercettazione telefonica, come quelle che si vedono nei film americani. E ogni volta la nostra risposta è sempre la stessa… “Mi dispiace non possiamo fare ciò che ci sta chiedendo”.
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Ma cosa sono le intercettazioni telefoniche?
E perché non possiamo farle?
Se hai un po’ di pazienza, te lo spieghiamo subito.
Intercettazioni telefoniche: che cosa sono
Con intercettazioni telefoniche si intendono tutte quelle attività che, grazie a sofisticate apparecchiature elettroniche e a software dedicati (che devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale dal Ministro della Giustizia), permettono di captare sia le conversazioni che avvengono per telefono (fisso o mobile è indifferente) che i flussi di comunicazioni e dati che avvengono tramite la rete Internet.
Intercettazioni telefoniche: quando sono legali?
La Costituzione italiana garantisce l’inviolabilità del domicilio e la libertà di comunicare il proprio pensiero. Ma, nel contempo, sancisce che le intercettazioni telefoniche sono consentite nei casi e nei limiti previsti dalle leggi.
Nello specifico è il codice di procedura penale (Capo IV Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni art. 266 “Limiti di ammissibilità” e seguenti) a normare il loro utilizzo.
Esse possono essere richieste solo dal Pubblico Ministero (PM) e dagli ufficiali di polizia giudiziaria come mezzo di ricerca delle prove, ma solo per alcuni gravi delitti indicati dalla normativa penale .
E, soprattutto, devono essere autorizzate dal Giudice delle Indagini Preliminari (GIP).
Ciò detto, secondo le condizioni indicate nell’articolo 103 del codice di procedura penale, non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
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Riassumendo
Le intercettazioni telefoniche sono legali solo se eseguite dalle forze di polizia su richiesta del PM e autorizzate dal GIP.
Solo in gravi casi di necessità e urgenza il Pubblico Ministero le può disporre con un decreto motivato senza essere stato prima autorizzato dal magistrato preposto, il GIP.
Però, se successivamente il Giudice delle Indagini Preliminari non convalida l’atto del PM l’intercettazione non può essere portata avanti e le informazioni acquisite fino a quel momento non potranno essere utilizzate nel processo. In tutti gli altri casi sono illegali e, per questo motivo, non possono essere utilizzate in tribunale.
Ergo, le intercettazioni telefoniche non possono essere eseguite dai privati cittadini.
In quest’ultimo caso, oltre ad essere illegali, coloro che le eseguono compiono un vero e proprio reato per cui sono previste, dal nostro ordinamento, pene molto severe che arrivano fino a cinque anni di carcere. Quindi un investigatore privato non è titolato in alcun modo a eseguire intercettazioni telefoniche.
Intercettazioni telefoniche: come funzionano
Dal punto di vista tecnico, una volta che è stata autorizzata, una intercettazione telefonica viene portata avanti dagli operatori telefonici che gestiscono le reti di telefonia fissa e mobile.
Questi ultimi, dapprima, duplicano la linea telefonica della persona sottoposta a indagine (in modo che non si accorga di nulla) e, successivamente, la deviano verso il Centro Intercettazioni Telefoniche (CIT) che materialmente raccoglie il materiale informativo.
Tale materiale viene passato, successivamente, al PM in forma criptata in modo che solo chi è in possesso della chiave di decriptazione possa visionare le registrazioni.
Infine, come predisposto dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, le registrazioni, le loro trascrizioni e tutto ciò che le riguarda vengono conservate in un apposito registro riservato (R.I.T.) sotto la responsabilità del Procuratore della Repubblica.
Questo per evitare la disdicevole pratica della fuga di notizie riservate che, spesso e volentieri, nei procedimenti più famosi apparivano sui giornali diventando di dominio pubblico.
Conclusioni
Se hai letto con attenzione questo post fino a qui, hai capito che la legge riserva in via esclusiva le intercettazioni telefoniche a PM e ufficiali di polizia giudiziaria espressamente autorizzati dal GIP e solo per alcuni gravi reati indicati dalle norme penali.
Al di fuori di questa situazione nessun privato cittadino può eseguirle neanche un’agenzia investigativa.
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